Cosa si intende per segreto professionale?

L'articolo 11 e seguenti del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani così lo regolamenta:

lo psicologo "non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate".

"[...] lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione [...]".

"[...] nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale [...].

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi".

"Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione".

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Cinzia Foglia - Psicologa e Psicoterapeuta

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