Cosa si intende per segreto professionale?
L'articolo 11 e seguenti del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
così lo regolamenta:
lo psicologo "non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo
rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate".
"[...] lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario
della sua prestazione [...]".
"[...] nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio
rapporto professionale [...].
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi
pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi".
"Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente
necessarie in relazione al tipo di collaborazione".
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